
"Corriere dei Ciechi" del 10 Luglio 2009
Le continue difficoltà che incontrano i centralinisti non vedenti a vedersi riconosciuta e corrisposta l'indennità di mansione durante i giorni di permesso mensile rendono opportuno tratteggiare le linee fondamentali dell'istituto e dare atto della giurisprudenza allo stesso favorevole formatasi nel corso degli ultimi anni. L'assenza dal servizio per la fruizione di permessi retribuiti, quali, ad esempio, i permessi ai sensi della legge 104/1992, art. 33, comma 6, è equiparata alla presenza in servizio ai fini della percezione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività. Con nota 27 maggio 1999, il Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellato da questa Unione, ha espresso «... parere favorevole alla fattispecie concreta» in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. In analogia a quanto detto, con sentenza 21 marzo 2006, n. 782/2005 R.G.A., il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, ha considerato detta misura indennitaria come «... parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti» e, quindi, «... va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd «indennità di mansione». Di pari tenore è anche l'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali teso a sostenere che «... le assenze tutelate dalla legge n. 104/92, non comportano decurtazione dell'indennità di mansione ex art. 9 l. n. 113/85». Rafforza le tesi sopra esposte il richiamo alla più recente normativa, in particolare all'art. 71, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133 stesso anno, che equipara alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della più volte citata legge 104/1992.
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