Si comunica che l'INPS, con circolare n. 132 del 29 dicembre 2009, ha reso noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra l'altro, ai ciechi civili nell'anno 2010, per effetto della perequazione automatica ? stimata in via previsionale nella misura dell'1,8 per cento per i limiti di reddito, dello 0,7 per cento per le pensioni e del 3,69 per cento per le indennita' - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il gia' Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, 19 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1ø dicembre scorso.
Le pensioni e le indennita' in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono state calcolate applicando dal 1ø gennaio 2009 le suddette percentuali di perequazione comunicate dall'ISTAT, e risultano come segue:
1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 15.154,24 euro;
2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.285,73 euro;
3. Indennita' di accompagnamento per i ciechi assoluti 783,60 euro;
4. Indennita' speciale per i ciechi parziali ventesimisti 185,25 euro;
5. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 256,67 euro;
6. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 277,57 euro;
7. Assegno a vita ad esaurimento 190,48 euro.
Si fa presente, altresi', che il predetto decreto ha determinato nella misura del 3,2 il valore definitivo di perequazione per l'anno 2009, precedentemente stimato al 3,3 per cento. Il conguaglio relativo al valore differenziale pari allo ? 0,1 per cento verra' recuperato sulle rate di gennaio e febbraio 2010. I conguagli compresi entro 6,00 euro, invece, saranno recuperati sulla sola mensilita' di gennaio 2010.
Come esplicitato nella circolare INPS n. 132/2009, ad ogni pensionato verra' inviato al domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni provvidenza.
Inoltre, si rammenta che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 127/2007, a decorrere dal 1ø gennaio 2010 e' concesso un incremento di pensione per tredici mensilita' fino al raggiungimento della somma di 597,41 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti:
a) status visivo: cecita' totale ovvero cecita' parziale;
b) eta': per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
c) reddito: per l'anno 2010 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 7.766,33 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.116,22 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale, pari a 5.349,89 euro. Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche' la indennita' speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.