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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Consiglio Regionale della Lombardia


LEGGE 28 marzo 1991, n° 120 (1).

Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi
nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici,
per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.

1. 1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n° 482 (2), non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

2. 1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n° 113 (3), anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

 

3. 1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.

2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.

4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme a favore del personale dipendente non vedente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1991, n° 85.
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(2) Riportata al n° C/XVIII.
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(3) Riportata al n° C/XXXIV.
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